STATUTO

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
GIOVANI NEL TEMPO – APS

DENOMINAZIONE — SEDE — SCOPI – DURATA

C.F 91376060371

STATUTO DELLE ORIGINI DI GIOVANI NEL TEMPO

STATUTO ADEGUATI AL 16 OTTOBRE 2020

 

Articolo 1- Denominazione e sede

E’ costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n.106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione Sociale denominata “GIOVANI NEL TEMPO – APS”, non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Bologna e l’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.

La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Articolo 2 – Scopi e attività

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del D. Lgs 3 Luglio 2017 n.117, cosi come modificato dall’ art. 3 del D. Lgs 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzata a: organizzazione e gestione di attività ricreative di interesse sociale, culturali o artistiche, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:

  1. promuovere la ricerca sull’invecchiamento, in condizioni sia fisiologiche che patologiche, creare servizi idonei e dare risposte concrete alle diverse complesse necessità collegate al trascorrere degli anni;
  2. di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti su tutto il territorio, con attività diretta alla valorizzazione della persona, indipendentemente dall’età e dalle condizioni di disagio sia fisico che psicologico;
  3. progettare attività di riabilitazione psicomotoria, relazionali ed espressivo-corporeo;
  4. prevenire, con specifici strumenti l’isolamento della popolazione fragile;
  5. produrre iniziative; concedere premi in denaro e promuovere borse di studio rivolte agli studenti che maggiormente si distinguono per studi e ricerche sull’invecchiamento;
  6. curare la pubblicazione di riviste, articoli, la produzione di strumenti idonei al raggiungimento dell’obbiettivo e comunque la diffusione con ogni mezzo di informazione di notizie atte alla sensibilizzazione ed all’aggiornamento delle problematiche inerenti l’invecchiamento, organizzazione di eventi musicali, arti visive e grafiche eventi culturali in genere volti a testimoniare l’impegno, proponendosi come punto di riferimento e aggregazione;
  7. costituire un tassello integrato con le varie Associazioni e Centri di studio che si occupano di tutte le problematiche collegate al benessere delle persone, anche di quelle svantaggiate.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento, senza fini di lucro, esercitare attività diverse purchè secondarie e strumentali, con delibera presa dal Consiglio Direttivo.

L’Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

 

Articolo 3 – Soci

Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

L’Ammissione a socio, deliberato dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplica l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo, dopo aver comunicato agli interessati l’accettazione della domanda, cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L’adesione all’Associazione ha la validità di un anno e scade l 31 dicembre di ogni anno e va rinnovata, pena la decadenza da socio. Per il rinnovo non occorre il benestare del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo determina annualmente il costo della tessera.

In caso di diniego della domanda, la delibera del Consiglio Direttivo, dovrà essere notificata all’interessato entro 60 giorni; quest’ultimo, entro i successivi 30 giorni, potrà appellarsi all’assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi nella sua prima seduta utile.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.

 Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci possono essere:

-Soci Fondatori

Sono soci Fondatori le persone fisiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo.

-Soci Operativi

Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all’associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

-Soci Onorari

Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquistato particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. Hanno diritto solo al voto consultivo.

-Soci Sostenitori o Promotori

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o natura.

I Soci hanno diritto a:

-partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;

-godere dell’elettorato, attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;

-prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione e di esaminare i libri sociali, con possibilità di ottenerne copia.

 I Soci sono obbligati a:

-osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

-astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrato con gli scopi e le regole dell’Associazione;

-versare la quota associativa;

contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondi gli indirizzi degli organi direttivi.

La qualità del socio si perde per:

-Decesso;

-Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

-Dimissioni: ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.

-Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addetti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto su patrimonio dell’Associazione stessa.

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

 

Articolo 4– Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con gli altri rapporti di lavoro retribuito con l’associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché la responsabilità civile verso terzi (Ex art.18 del D.Lgs 117/2017)

 

Articolo 5– Risorse Economiche

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione saranno costituite:

  1. a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
  2. b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (Manifestazioni e iniziative);
  3. c) da ogni altro contributo, comprese donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione;
  4. d) contributi Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari:
  5. e) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  6. f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
  7. g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs 3 luglio 2017 n.117.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore.

E’ vietato distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs 3 luglio 2017 n.117 e delle relative norme di attuazione.

L’Associazione è tenuta, per almeno tre anni, alla conservazione della documentazione con l’indicazione dei soggetti eroganti per le erogazioni liberali se queste sono finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

 

Articolo 6– Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. a) l’Assemblea dei Soci
  2. b) il Consiglio Direttivo
  3. c) il Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Articolo 7– Assemblea dei Soci

L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria nei casi previsti dalla legge.

L’Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio nazionale almeno una volta all’anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

La convocazione è fatta dal Presidente dell’Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione, posta elettronica, o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona e la delega non può essere conferita né ai membri del Consiglio Direttivo né ai dipendenti.

Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Ogni socio, che abbia assunto tale qualifica da almeno tre mesi, ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il 75% degli associati intervenuto sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o in sua assenza dal vice Presidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall’assemblea.

I verbali dell’assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal segretario stesso.

Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente; ha diritto informazione di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione.

L’assemblea ordinaria:

-nomina i componenti del Consiglio Direttivo;

-approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;

-si esprime sull’esclusione dei soci dell’Associazione

-si esprime sul diniego di domande di ammissione di nuovi associati;

delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;

-destina eventuali avanzi di gestione delle attività istituzionali.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione e fusione  dell’Associazione.

Articolo 8– Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a nove, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall’assemblea. L’assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall’assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell’associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci. In Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppo di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario e può attribuire deleghe specifiche. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione dell’assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti nel numero dei mandati. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che in sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.

 

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle 24 ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del consiglio più anziano per partecipazione all’associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da che presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

 

Articolo 9– Presidente

Il presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica tre anni senza limiti nel numero dei mandati. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei soci. Il Presidente assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorchè, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare compete al Presidente:

-Predisporre le linee generali del programma dell’attività annuali ed a medio termine dell’associazione;

-redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;

-vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione;

-determinare i criteri organizzativi che garantiscono efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati;

-emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione. Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice Presidente.

 

Articolo 10– Esercizio Sociale

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio consuntivo che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, unitamente al bilancio preventivo per l’esercizio in corso.

 

Articolo 11– Clausola Compromissoria

 Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordi entro trenta giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Articolo 12– Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea ordinaria dei soci.

In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 3 luglio 2017 n.117.

 

Articolo 13– Rinvio

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

Bologna, 16 ottobre 2020

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